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Attività conto terzi

Art. 44 – Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi

  1. L'Università può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da contratti o convenzioni redatti in conformità ad apposito Regolamento interno. Per Conto Terzi si intendono tutte le attività di ricerca, di didattica e di consulenza svolte sulla base di convenzioni e contratti di natura privatistica con committenza esterna che esulano da compiti istituzionali.

dal "Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze"

 

 

Ultimo aggiornamento

21.11.2023

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